La Segreteria Regionale ha spedito questo documento per chiarire le modalità di Deroga per i Capi Gruppo….
buona lettura!
Punto 8.8- Documenti preparatori
Capi Gruppo privi dei requisiti statutari previsti per l’incarico
Premessa
La problematica del Capo Gruppo privo della nomina a capo, è stata sollevata da Capo Guida e Capo Scout al Consiglio nazionale autunnale del 2005. Successivamente l’argomento è stato trattato nel corso del CG 2006 con l’esame di una
mozione che lo stesso CG non ha ritenuto sufficientemente adeguata. In quell’occasione il CG ha dato mandato al Comitato ed al Consiglio nazionale “di procedere ad un’ulteriore istruzione e valutazione sul tema del Capo Gruppo privo dei requisiti statutari previsti per il ruolo, compreso il diritto di voto nelle Assemblee regionali, anche proponendo eventuali proposte di modifica normativa per la sessione ordinaria del Consiglio generale 2007” (moz.26/06).
Si è pertanto provveduto all’approfondimento richiesto ed è emerso che la problematica appare più complessa ed articolata di quanto possa sembrare ad una prima lettura e non può essere circoscritta solo ad un semplice adeguamento normativo.
Analisi e motivazioni
L’art.21 dello Statuto dispone che la Comunità capi esprima “ tra i capi della Comunità capi (ovvero tra coloro che sono in possesso della nomina a capo) una Capo e/o un Capo Gruppo (ambedue se si tratta di un Gruppo misto)”. A tale disposizione non sono previste attualmente deroghe. Nel corso dell’analisi condotta su mandato del CG (moz.8/04) è risultato che nel 2006 il 20.5% dei soci adulti censiti come Capo Gruppo non era in possesso della nomina a capo ed
il 15% non aveva neppure frequentato il campo di Formazione Associativa. Pertanto è possibile concludere che circa 1 Capo Gruppo su 5 attualmente censito come tale non ha i requisiti statutari per ricoprire l’incarico.
L’art.30 dello Statuto prevede che, tra i compiti del Comitato di Zona, ci sia anche quello di “autorizzare il censimento di Gruppi e di Unità e la formazione di nuovi Gruppi ed Unità”. Tuttavia, sebbene si siano sviluppate discipline regolamentari per l’autorizzazione all’apertura di Unità e di Gruppi nuovi, non si è mai proceduto a disciplinare l’indicazione
dello Statuto relativa all’autorizzazione al censimento dei Gruppi. Il Capo Gruppo è stato indicato nel documento “Il ruolo della formazione nell’azione educativa dei capi” approvato dal Consiglio generale (CG) 2002 come “snodo centrale”
dell’Associazione e la sua formazione è stata identificata come “vitale e strategica per il futuro dell’AGESCI”.
Negli anni più recenti, proprio grazie alla convinzione della rilevanza di questa figura, si sono meglio definite non solo le sue caratteristiche ma anche le strategie per promuovere e renderne efficace la formazione. Anche qui si ritiene opportuno ribadire l’importanza del Capo Gruppo come capo e Quadro associativo, con un ruolo riconosciuto rispetto alla formazione
dei capi, alla tutela dell’impegno educativo e alla rappresentanza e visibilità associativa nel territorio. Il quadro fin qui delineato appare, come si può facilmente intuire, già complesso. Nell’ambito di questa complessità, va poi considerato che la Commissione “Status” ha affrontato la tematica dello status del socio, studiando anche le problematiche attinenti i quadri.
La Commissione “Iter di Formazione capi” ha lavorato sui temi legati a nuove modalità formative dei soci adulti ed ai connessi problemi relativi alle autorizzazioni al censimento delle Unità. Infine la Commissione “Sviluppo” ha prodotto analisi ed indicazioni per definire strategie di sostegno e promozione di una politica di sviluppo associativo con l’obiettivo di favorire la nascita di Gruppi in aree dove la proposta scout è poco o non è affatto rappresentata. Tutte tre queste Commissioni pertanto affrontano tematiche strettamente correlate con quella qui esposta e presenteranno il loro lavoro e le loro conclusioni al Consiglio generale 2007. Per tutto quanto su esposto si è pensato di offrire alla valutazione del Consiglio generale, oltre a queste riflessioni, un’ipotesi di modifica normativa che abbia per molti elementi, anche se non necessariamente per tutti, carattere di transitorietà in attesa che la materia venga inserita e trovi una soluzione nel quadro più ampio ed articolato che si delineerà a seguito dei lavori sullo status del socio, sull’iter di Formazione capi e sullo sviluppo dello scautismo ed in coerenza con esso.
La norma transitoria consentirà di superare temporaneamente lo stato di “non conformità”con Statuto e/o Regolamento attualmente presente con un livello di garanzie che paiono sufficienti a tutelare gli associati, secondo uno stile di maturazione progettuale progressiva volta al superamento delle difficoltà contingenti già sperimentato dall’Associazione.
Proponiamo pertanto le seguenti modifiche normative: (in colore le parti proposte)
Modifica dell’art.21 dello Statuto
Art.21 – Comunità capi…omissis
La Comunità capi nelle forme che ritiene più opportune:
a) esprime tra i capi della Comunità capi una Capo e/o un Capo Gruppo (ambedue se si tratta di un Gruppo misto);
b) e c) …omissis…
d) cura i rapporti con gli ambienti educativi nei quali vivono i soci giovani (famiglia, scuola, parrocchia, ecc).
Qualora la Comunità capi non sia nelle condizioni di ottemperare a quanto previsto dal punto a) del comma precedente può chiedere l’autorizzazione al censimento del Gruppo nelle forme previste dal Regolamento Organizzazione. La Capo Gruppo ed il Capo Gruppo, d’intesa con l’Assistente ecclesiastico…. omissis.
Modifica dell’art.9 del Regolamento Organizzazione
Art.9
È compito del Comitato di Zona:
1) Autorizzare il censimento dei Gruppi della Zona di pertinenza.
Il Comitato di Zona può autorizzare, su richiesta della Comunità capi, il censimento di un Gruppo che non si trovi nelle condizioni previste dall’art.21 I comma lettera a) dello Statuto, nel caso in cui almeno uno dei due soci adulti che assumono l’incarico di Capo Gruppo sia in possesso della nomina a capo e l’altro abbia frequentato il Campo di Formazione Metodologica. Tale autorizzazione non può essere rilasciata per più di due anni consecutivi ed è subordinata alla condivisione tra Comitato di Zona e Comunità capi di un percorso che porti al superamento della
situazione di eccezionalità. Il Comitato di Zona può altresì autorizzare il censimento di un Gruppo che non si trovi nelle condizioni previste dall’art.21 I comma lettera a) dello Statuto, nei tre anni successivi alla sua formazione, nel caso in cui almeno uno dei due soci adulti che assumono l’incarico di Capo Gruppo sia in possesso della nomina a capo e l’altro abbia frequentato il Campo di Formazione Metodologica. Trascorsi i tre anni non può essere applicata la disposizione prevista dal comma precedente. Le disposizioni previste dai due commi precedenti non sono applicabili ai Gruppi monosessuati ed hanno validità per il solo anno scout 2007-8
Mozione 54.2007 – Art.21 Statuto: modifica (Capi Gruppo privi di requisiti)
Il Consiglio generale riunito a Bracciano in sessione ordinaria 2007 APPROVA La modifica dell’Art. 21 dello Statuto nel testo pubblicato nei documenti preparatori alla pagina 92.
La Commissione “Area Formazione Capi”
Mozione 55.2007 – Art.9 R. O.: emendamento al testo proposto (Capi Gruppo privi di requisiti)
Il Consiglio generale riunito a Bracciano in sessione ordinaria 2007 VISTO l’art.9 del Regolamento Organizzazione nel testo proposto dalla Commissione di Consiglio generale, CONSIDERATO che una piena consapevolezza nella scelta relativa all’iter di Formazione Capi sarà possibile solo in un arco di tempo superiore ad un anno APPROVA
il seguente emendamento al testo dell’art. 9 del Regolamento Organizzazione come proposto dalla Commissione di Consiglio generale: al I comma – PUNTO 8 68 punto 2 sostituire le parole “…fino all’anno scout 2007-8” con le parole “… fino all’anno scout 2008/2009”.
I Consiglieri generali della Lombardia
I Consiglieri generali del Veneto
I Consiglieri generali dell’Abruzzo
I Consiglieri generali dell’Emilia Romagna
I Consiglieri generali della Liguria
Mozione 56.2007– Art.9 R. O.: modifica (Capi Gruppo privi di requisiti)
Il Consiglio generale riunito a Bracciano in sessione ordinaria 2007 PRESO ATTO
• dell’approvazione della modifica dell’art.21 dello Statuto con moz.54
• del dispositivo della moz.55
APPROVA la modifica dell’Art. 9 del Regolamento Organizzazione nel testo sotto allegato.
La Commissione “Area Formazione Capi”
ALLEGATO
Art.9 Regolamento Organizzazione
È compito del Comitato di Zona:
1. Autorizzare il censimento dei Gruppi della Zona di pertinenza.
2. Il Comitato di Zona può autorizzare, su richiesta della Comunità Capi, il censimento di un Gruppo che non si trovi nelle condizioni previste dall’art.21 I comma lettera a) dello Statuto, nel caso in cui almeno uno dei due soci adulti che assumono l’incarico di Capo Gruppo sia in possesso della nomina a Capo e l’altro abbia frequentato il Campo di Formazione Metodologica.
Tale autorizzazione non può essere rilasciata allo stesso Gruppo per più di due anni consecutivi ed è subordinata alla condivisione tra Comitato di Zona e Comunità Capi di un progetto che porti al superamento della situazione di eccezionalità. Questa disposizione è applicabile soltanto fino all’anno scout 2008-2009.
3. Il Comitato di Zona può altresì autorizzare il censimento di un Gruppo di nuova costituzione che non si trovi nelle condizioni previste dall’art.21 I comma lettera a) dello Statuto, nei tre anni successivi alla sua apertura, nel caso in cui almeno uno dei due soci adulti che assumono l’incarico di Capo Gruppo sia in possesso della nomina a Capo e l’altro abbia frequentato il Campo di Formazione Metodologica. Trascorsi i tre anni non può essere applicata la disposizione prevista dal comma 2. Le disposizioni previste dai punti 2 e 3 non sono applicabili ai Gruppi monosessuati
4. Autorizzare la formazione di un nuovo Gruppo e delle relative Unità e la costituzione di Reparti di Esploratori e Guide nautici secondo un progetto di sviluppo condiviso, con le seguenti modalità:
• ogni nuova Unità che nasce per iniziativa di una Comunità Capi deve essere autorizzata dal Comitato di Zona;
• la nuova Unità deve far parte a tutti gli effetti del relativo Gruppo scout.
I Responsabili di Zona devono tempestivamente informare il Comitato regionale di tutte le variazioni che intervengono
per l’aggiornamento degli elenchi di cui all’articolo 5. Sono accettati censimenti di nuovi Gruppi ed Unità solo se autorizzate entro il 28 febbraio dell’anno di censimento in corso.